L'OMICIDIO DEL CONSENZIENTE E L'EUTANASIA

Art. 579 c.p. Omicidio del consenziente.- Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore di anni diciotto;

2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con l'inganno.

Il legislatore ha voluto riconoscere l'influenza minoratrice che il consenso esercita sulla gravità del delitto, che perdura in quanto la vita è un bene indisponibile.

E' un reato plurisoggettivo, perché è attivo sia chi uccide quanto chi volontariamente si lascia uccidere.

L'elemento psicologico consiste nella volontà di uccidere (dolo generico) e nella consapevolezza di agire col consenso valido dell'altro soggetto che deve averne fatto richiesta o averne dato il permesso.

L'elemento materiale è costituito da un'azione commissiva od omissiva, condotta con mezzi assolutamente non brutali, crudeli o reiterati, e dall'evento morte.

Le fattispeci più frequenti sono l'eutanasia, l'aiuto al suicidio e l'omicidio-suicidio.

Nessun dubbio deve sussistere sulla manifestazione del consenso, espressa a voce o per iscritto, senza ambiguità e giuridicamente valido, ossia dato liberamente da un maggiorenne, capace di intendere e di volere. In mancanza di tali requisiti il colpevole risponderà di omicidio comune.

Eutanasia. Letteralmente tradotta significa buona morte, viene comunemente intesa come la morte data a chi è affetto da malattia inguaribile e dolorosa e prossimo alla fine.

L'oggetto materiale è la persona affetta da malattia insanabile, allorchè la morte sia imminente o inevitabile a breve scadenza.

L'elemento soggettivo (volontà e scopo) è la determinazione di far cessare tali sofferenze.

L'elemento materiale è rappresentato da un'azione commissiva (eutanasia attiva) od omissiva (eutanasia passiva) che mediante mezzi rapidi ed indolori porta all'evento morte.

Le fattispecie giuridiche dell'eutanasia, non espressamente contemplata dai codici, possono configurare tre ipotesi di reato:

a) art. 579 c.p.: omicidio del consenziente, se il consenso era espresso;

b) art. 575 c.p.: omicidio volontario, se tale consenso non era espresso o neppure cercato, ma l'omicida ha agito spinto unicamente dalla propria pietà; è applicabile l'attenuante di cui al punto 1 dell'art. 62 c.p. per aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

c) art. 580 c.p.: istigazione o aiuto al suicidio.

L'eutanasia nella deontologia medica. Il medico, proprio per la professione che esercita, è più spesso di chiunque altro a contatto con malattie fatali dopo indicibili sofferenze.

Il Capo V del nuovo Codice deontologico è riferito all'assistenza ai morenti:

art. 43 - In nessun caso, anche se richiesto dal paziente, il medico porrà in essere trattamenti diretti a menomare l'integrità psichica e fisica del paziente e, a maggior ragione, azioni capaci di abbreviare la vita del malato;

art. 44 -In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta e pervenute alla fase terminale il medico, nel rispetto della volontà del paziente, potrà limitare la sua opera all'assistenza morale ed alla terapia atta a risparmiare inutile sofferenza, fornendogli i trattamenti appropriati e conservando per quanto possibile la qualità di una vita che si spegne. Ove si accompagni difetto di coscienza, il medico dovrà agire secondo scienza e coscienza proseguendo nella terapia finchè ragionevolmente utile.

Trattandosi di ammalato in condizioni di coma, il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la morte nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge. E' ammessa la possibilità di prosecuzione del sostegno vitale anche oltre la morte clinica stabilita secondo le modalità di legge, solo al fine di mantenere in attività organi destinati a trapianto e per il tempo strettamente necessario.

I punti essenziali sono:

a) l'eutanasia attiva non fa parte dell'attività del medico;

b) come in circostanze meno drammatiche, è il malato che decide, dando o negando il consenso informato, se proseguire una terapia senza speranze con il solo risultato di prolungare le sofferenze;

c) se il malato non è in condizioni di decidere, sarà il medico, e non i familiari, a decidere se è ancora ragionevolmente utile proseguire nella terapia, evitando gli accanimenti terapeutici;

d) accertata la morte clinica secondo le disposizioni di legge non vi sono motivi di protrarre una sopravvivenza artificiale, salvo la circostanza e le esigenze inerenti al trapianto terapeutico.